Certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Data di pubblicazione:
25 Gennaio 2022
Certificazione verde Covid-19 (Green Pass)

Dal 10 gennaio 2022 esteso l'obbligo del green pass rafforzato, dal 20 gennaio e dal 1 febbraio nuove regole per il green pass base.

 

Con decreti legge N. 229 del 30 dicembre e N. 221 del 24 dicembre 2021 il Governo ha esteso il Green pass rafforzato (rilasciato per vaccinazione o guarigione da Sars-CoV-2). 

Dal  10  gennaio al 31 marzo 2022 (fine dello stato di emergenza da COVID-19), il Green pass rafforzato è obbligatorio per accedere a: 

  • alberghi e  strutture  recettive (compresi i servizi di ristorazione all’interno); 
  • ristoranti e locali al chiuso, anche per il consumo al banco;
  • servizi di ristorazione all'aperto; 
  • sagre e fiere;
  • convegni e congressi; 
  • feste per cerimonie civili e religiose; 
  • tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico; 
  • musei e mostre;
  • centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso e per le attività all'aperto (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa, con obbligo di tampone negativo o terza dose;
  • impianti di risalita; 
  • piscine, palestre, centri natatori, sport di squadra e di contatto, al chiuso e all'aperto; 
  • centri benessere al chiuso e per le attività all'aperto;
  • centri termali (eccetto attività riabilitative e terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • stadi e impianti sportivi (la cui capienza scende al 50% all'aperto e al 35% al chiuso).

Dal 1º febbraio 2022 il Green pass rafforzato ha la durata di 6 mesi.

Dal 15 febbraio il Green pass rafforzato è obbligatorio, per i lavoratori pubblici, privati e liberi professionisti con età superiore ai 50 anni (soggetti alla vaccinazione obbligatoria) per accedere al luogo di lavoro.

Dal 20 gennaio 2022 il Green pass base (ottenibile con vaccinazione, guarigione o tampone negativo) è obbligatorio per accedere ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.).

Dal 1° di febbraio 2022 il Green pass base è obbligatorio per accedere a: pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, come alimentari, farmacie e altre categorie individuate con apposita norma)

Il Green pass base resta obbligatorio per: 

  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione privati se svolti in presenza (dal 10 gennaio 2022);
  • per chi, non personale scolastico, accede alle strutture scolastiche a qualunque titolo (come addetti a mense e pulizie), compresi i genitori degli alunni. Agli alunni il certificato non è richiesto;
  • tutti gli studenti universitari e quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; per tutto il personale docente e tecnico-amministrativo del sistema universitario e di AFAM; per tutti coloro che accedono alle strutture a qualunque titolo;
  • tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico, compresi i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice;
  • tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore privato;
  • tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la pubblica amministrazione o datori di lavoro privati.

I lavoratori che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione (e comunque non oltre il 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non è prevista alcuna retribuzione. La verifica sul rispetto delle prescrizioni è a carico del datore di lavoro.

Il controllo e la verifica del green pass per l’accesso è affidato ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività interessate, o ai loro delegati.

Tabella delle attività consentite senza/con green pass base e rafforzato aggiornata al 10 gennaio

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale oppure aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose (dal 1° febbraio 2022 la certificazione verde COVID-19 ha durata di 6 mesi dal termine  del ciclo vaccinale primario o dalla dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario); 
  • la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione);
  • l'effettuazione di un test molecolare ( anche su campione salivare) o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (la certificazione ha validità di 48 ore).

Il green pass non è richiesto a bambini con età inferiore a 12 anni e ai soggetti esenti su base di idonea specifica certificazione medica.

Il green pass si può ottenere:

- collegandosi al sito www.dgc.gov.it , tramite SPID, tessera sanitaria o documento di identità

- con App Immuni

- con App IO

- dal proprio fascicolo sanitario elettronico

- rivolgendosi al proprio medico o pediatra di famiglia o in farmacia.

 

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 29 Marzo 2023