l 31.01.2018 è entrata in vigore la Legge 219/2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Le Disposizioni Anticipate di Trattamento "DAT" permettono di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche ed a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.
Nelle stesse disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla stessa. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità e nei casi di conflitto fra fiduciario e medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare secondo le procedure previste dal Codice Civile.
Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:
- per atto pubblico (atto redatto da notaio)
- per scrittura privata autenticata (atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio)
- per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.
L’Ufficio provvede all’annotazione della DAT in apposito registro informatico e cartaceo che ad oggi tuttavia NON è collegato ad alcun fascicolo elettronico sanitario.
Le DAT possono altresì essere consegnate direttamente presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di appartenenza regolamenti con proprio atto la raccolta delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario ed il loro inserimento nella banca dati.
COME PRESENTARE LA D.A.T.
Il disponente redige la D.A.T. in carta semplice senza necessità che ne venga autenticata la firma autografa, qualora nomini un fiduciario deve avere cura che questo sottoscriva la stessa per accettazione, una volta pronte vengono inserite all'interno di una busta chiusa insieme con la copia dei documenti di identità in corso di validità al momento della sottoscrizione di disponente e fiduciario. La busta, accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà scaricabile nel link a fianco, deve essere consegnata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Uggiate - Trevano, previo apppuntamento.
Costi e modalità di pagamento
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Segnalazioni e precisazioni
- L’Ufficiale di Stato Civile non può dare indicazioni né fornire assistenza circa il contenuto delle disposizioni, in quanto atto personalissimo. Le stesse sono lasciate alla completa cura e volontà del disponente.
- Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
- Il consenso informato della persona interdetta (art. 414 C.c.) è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile.
- Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla stessa persona inabilitata.
- Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.