DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 n. 267 - TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
Articolo 6
1.I comuni e le province adottano il proprio STATUTO.
2.Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico